CORONAVIRUS – Le agevolazioni “Prima Casa”

CORONAVIRUS – Le agevolazioni “Prima Casa”

Aprile 27, 2020 0 Di Diego Gheller

In questo periodo nel quale il lockdown imposto dalle misure di contenimento del coronavirus ha ridotto in modo estremamente sensibile la libertà di movimento e la conseguente possibilità di svolgere attività legate alle compravendite immobiliari, c’è un argomento che preoccupa coloro che hanno da poco acquistato una prima casa.

Riuscirò a rispettare i termini per mantenere le agevolazioni “Prima Casa”?

Facciamo un passo indietro.
La normativa prevede, per chi sia in possesso di determinati requisiti, la possibilità di usufruire delle cosiddette agevolazioni “Prima Casa”.
Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali che consentono di acquistare un’abitazione godendo di un sensibile risparmio sulle imposte sull’acquisto.

Tra i vari requisiti necessari, la normativa individua anche 4 specifici termini temporali da rispettare per poter mantenere tali agevolazioni:
1) entro 18 mesi dall’acquisto si deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato;
2) se si vende una casa acquistata con le agevolazioni prima che siano passati 5 anni dal suo acquisto, sarà necessario acquistare una nuova abitazione entro 12 mesi;
3) se si è proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni “Prima Casa” e se ne acquista un secondo, richiedendo le medesime agevolazioni, si dovrà vendere il primo entro 12 mesi dall’acquisto del secondo;
4) se si vende un immobile che si era acquistato con agevolazioni “Prima Casa” si dovrà acquistarne un altro entro 12 mesi per poter usufruire di un credito d’imposta.

Ovviamente, ciascun termine viene applicato a situazioni ben precise. Ma in tutti e quattro i casi, il mancato rispetto del termine causa un danno economico, normalmente di alcune migliaia di euro, al soggetto che ha richiesto le agevolazioni.
Nei primi tre casi quale integrazione delle imposte e sanzione, nel quarto caso come perdita del credito d’imposta.

E’ facile comprendere come, in questa situazione di limitata mobilità, diventi difficoltoso per i soggetti interessati mettere in atto le necessarie attività per rispettare i suddetti termini temporali.

In merito a questo problema, è venuto in nostro soccorso il Decreto “Liquidità” n.23 del 08/04/2020 che all’art.24 nota 2-bis, che sospende la decorrenza di tutti i suddetti termini dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Ciò significa che per coloro che hanno acquistato con le agevolazioni prima del 23 febbraio, il termine resterà sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre.
Mentre per chi ha acquistato dopo il 23 febbraio il termine inizierà a decorrere direttamente dal 01 gennaio 2021.

Se hai acquistato di recente un prima casa puoi stare tranquillo… il lockdown non ti impedirà di rispettare i termini.

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