CORONAVIRUS – a chi spetta il credito d’imposta?

CORONAVIRUS – a chi spetta il credito d’imposta?

Aprile 20, 2020 0 Di Dario Sartori

Con il Decreto “Cura Italia” è stato introdotto il diritto ad un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione pagato nel mese di marzo (eventualmente prorogabile ai mesi di crisi successivi se rinnovato mediante decreto).

Potremmo discutere ampiamente sulla reale utilità di un provvedimento di questo tipo.
Potremmo obiettare, sicuramente, che le attività necessitano di sostegno immediato e non di uno “sconto” sulle tasse future.

Tuttavia, lo scopo di questo articolo è quello di approfondire quali siano i principali elementi caratterizzanti di questo provvedimento e chi siano i reali beneficiari del credito d’imposta.

Il credito d’imposta del 60% del canone di locazione del mese di marzo è dovuto solo nei seguenti casi:
1) si tratta di un contratto di locazione
2) il canone di locazione è pagato
3) il conduttore esercita un’attività soggetta a chiusura forzata
4) il contratto riguarda negozi e botteghe

Questo significa che tutti coloro che non rientrano nelle casistiche dell’elenco precedente non hanno diritto al credito d’imposta del 60% relativo al canone del mese di marzo.

Quindi chi viene escluso?

1) tutti coloro che hanno delle formule contrattuali diverse dalla locazione (affitto del solo immobile). Sono escluse, ad esempio, tutte le attività che hanno un contratto di affitto d’azienda o affitto di ramo d’azienda (nei quali, oltre all’immobile sono ricomprese attrezzature e licenze). Per fare degli esempi, questi contratti sono molto diffusi nella ristorazione, bar e grande distribuzione.

2) tutti coloro che, per accordo privato, abbiano ricevuto dal proprietario dell’immobile lo sconto integrale del canone di locazione del mese di marzo. Ciò significa che per usufruire del credito d’imposta sarà necessario dimostrare il pagamento del canone del mese di marzo.

3) chi non ha subito la chiusura forzata dell’attività. Non conta se questa situazione abbia limitato l’operatività o diminuito il volume d’affari (dimostrabile o meno). Il credito d’imposta può essere usufruito solo da chi ha dovuto chiudere.

4) tutti coloro che hanno un contratto di locazione che non si riferisca ad un immobile con categoria catastale C1 (negozi e botteghe). Questo significa che sono esclusi dall’agevolazione tutti coloro che hanno un contratto di locazione che riguardi uffici, capannoni, depositi, unità artigianali e ogni altro bene che non sia accatastato con categoria C1.
Un esempio eclatante di esclusione è riferito alla grande distribuzione organizzata (GDO) che opera, nella maggior parte dei casi, in strutture di grandi dimensioni che sono accatastate con categoria D8 e quindi non sono destinatarie del credito d’imposta.
Precisiamo, inoltre, che l’agevolazione è stata pensata dal legislatore come aiuto alle attività e, quindi, i contratti residenziali sono sempre esclusi.

Come si può notare dalla disamina precedente, le attività escluse dall’agevolazione sono molte.
E’ auspicabile che il Governo intervenga ampliando l’agevolazione a tutte le categorie costrette a chiusura forzata. Non è, infatti, possibile pensare che i proprietari degli immobili si debbano sostituire alle istituzioni per evitare il tracollo delle attività, concedendo sospensioni o riduzioni del pagamento dei canoni di locazione o di affitto.

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